Pagare tributi IMU

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L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Descrizione

L'IMU (Imposta Municipale Propria) è l'imposta introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
 

A chi è rivolto

L'IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Come fare

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Cosa serve

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi: quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria) quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico) quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Cosa si ottiene

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale). La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile. Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.   Esempio: Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)Rendita catastale da visura: 721,75 €Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,8375 €Coefficiente della categoria catastale: 757,8375 € x 160 = 121.254 €Imponibile IMU: 121.254 € x l'aliquota deliberata dal Comune.L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.  Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi: –  zona territoriale di ubicazione;–  indice di edificabilità;–  destinazione d’uso consentita;–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).
La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.
Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.
 
Esempio:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,8375 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,8375 € x 160 = 121.254 €
Imponibile IMU: 121.254 € x l'aliquota deliberata dal Comune.
L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.
 
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
–  zona territoriale di ubicazione;
–  indice di edificabilità;
–  destinazione d’uso consentita;
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Tempi e scadenze

L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:

  • la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
  • la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi. Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso. Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

Tempi di attesa

I tempi massimi di risposta da parte dell'ufficio successivi alle richieste è di 7 giorni lavorativi.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Unità organizzativa di accesso
Canale fisico

Costi

La stampa dell'F24 online è gratuita. 
 
Il costo dell'IMU, invece, dipende dal calcolo illustrato precedentemente e dalle aliquote fissate annualmente dal Comune, come da deliberazione approvata.
Servizio online con autenticazione No
Ente
Comune di Petralia Sottana

Municipio di Petralia Sottana

Sede degli uffici del Comune di Petralia Sottana

Comune di Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata, 90027 Petralia Sottana, PA, Italia

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Ufficio responsabile
Tributi

L'ufficio comunale "Tributi" è responsabile della gestione e amministrazione delle entrate fiscali comunali

Municipio di Petralia Sottana

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Comune di Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata, 90027 Petralia Sottana, PA, Italia

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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2025, 19:09