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Nota informativaSi informano i contribuenti che le aliquote e le detrazioni presenti sono da applicarsi esclusivamente per l'importo dovuto in acconto (6 mesi) e che per il saldo (gli ulteriori 6 mesi) aliquote e detrazioni, per espressa previsione normativa, potrebbero essere suscettibili di variazioni sia ad opera del Comune che dello Stato. Infatti il D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, stabilisce per l'IMU che: AccontoIl pagamento dell'acconto del 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge. SaldoEntro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle decisioni che i comuni adotteranno entro il 30 settembre. I municipi possono articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 per mille), che si riserva la facoltà di modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre. Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) il pagamento potrà essere effettuato in tre rate:
In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell'Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.
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